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Contabilizzazione Energetica

Perchè?

RISPARMIO ECONOMICO: con un impianto di contabilizzazione riscaldamento e termoregolazione il condominio realizza un risparmio medio annuale sul combustibile utilizzato dalla caldaia compreso tra il 10% e il 30% rispetto alla situazione anteriore all’installazione;  L’investimento per la termoregolazione dei caloriferi ha una durata indefinita mentre i ripartitori di calore hanno una batteria della durata di 10 anni, dopo i quali devono essere sostituiti (ad un costo pari a circa la metà della spesa totale, ma in costante diminuzione dati gli avanzamenti tecnologici del settore). Da non sottovalutare il fatto che mentre i costi d’installazione sono costanti, il trend dei prezzi energetici è costantemente in crescita, con un evidente effetto additivo sui risparmi potenziali derivanti dall’installazione del sistema.

COMFORT: in ogni unità immobiliare l’utente ha la possibilità di regolare la temperatura secondo le proprie preferenze e secondo i propri orari, ponendo fine alle eterne discussioni condominiali sulla regolazione della caldaia. Inoltre il sistema di termoregolazione permette un’automatica equilibratura della circolazione dell’acqua, permettendo agli utenti più vicini alla centrale di diminuire l’erogazione del calore senza aprire le finestre; questo a favore degli utenti lontani dalla centrale, dove l’acqua calda arriva in temperatura permettendo il riscaldamento di unità immobiliari cronicamente fredde.

EQUITA‘: ogni utente paga per quello che consuma, proprio come nella gestione di un riscaldamento autonomo; è comunque previsto che una quota complessiva della spesa di riscaldamento sia ripartita secondo criteri millesimali, a compensazione dei costi comuni e del calore ceduto alle parti comuni dell’impianto.

TUTELA DELL’AMBIENTE: chi è particolarmente sensibile alle attualissime tematiche per la difesa dell’ambiente e per il risparmio energetico, non potrà che apprezzare i vantaggi della contabilizzazione del calore, visti gli ingenti risparmi indotti sull’uso di combustibili fossili e la conseguente diminuzione di emissione di sostanze nocive nell’aria. Per rendersi conto della potenzialità del sistema, si consideri che è stato stimato che per una famiglia media il risparmio energetico indotto dalla contabilizzazione del calore è pari a 70 volte quello che deriva dall’uso di una lavatrice di classe energetica A rispetto ad un’altra di classe energetica C.

INVESTIMENTO ECONOMICO: il mercato immobiliare negli ultimi anni ha dato grosse soddisfazioni non solo agli investitori, ma anche ai semplici proprietari di casa. L’impianto di contabilizzazione del calore e termoregolazione dà un ulteriore valore aggiunto all’immobile, a fronte di un investimento in proporzione modesto. Si consideri ad esempio un immobile del valore di 150.000 euro con impianto di riscaldamento centralizzato, con impianti idraulico di distrubuzione  datato di oltre 30 anni. La contabilizzazione del calore rende di fatto autonomo l’impianto di riscaldamento autonomo, in questo caso a fronte di una spesa di circa 1000 euro per l’impianto di contabilizzazione, possiamo ipotizzare una rivalutazione dell’immobile di 4500 euro (pari a solo il 3%, ipotesi prudente) derivante dall’autonomia dell’impianto di riscaldamento.

I nostri quadri elettrici possono essere forniti in pvc o in lamiera di acciaio smaltato, vengono installati solamente prodotti di elevata qualità e molto diffusi (in particolare prdotti Schneider Electric). I quadri possono essere realizzati sia col sistema modulare o con interruttori e spie installati su controporta. Tutti i nostri quadri sono corredati di schema elettrico multifilare dettagliato e ogni componente e singolo filo sono contrassegnati in riferimento allo schema.

Dal punto di vista tecnologico oltre a tutto il necessario in termini di competenza per l’ottimale esecuzione, siamo attenti anche a garntire la semplicità di manovrabilità per l’utente finale.

LEGGE 10/1991: l’approvazione della contabilizzazione del calore in assemblea di condominio
Questa legge prende in considerazione tanti aspetti riguardanti l’impiantistica del riscaldamento condominiale. Per quanto concerne la contabilizzazione del calore, si segnala in particolare l’art. 26 comma 5, che recita testualmente: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente contabilizzato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile". In merito a questo è bene osservare che in altri punti della stessa legge, per altri interventi considerati dalla stessa legge, il legislatore fa riferimento a maggioranze diverse che considerano anche le quote millesimali, mentre su questo punto è stato tralasciato qualsiasi riferimento esplicito a maggioranze diverse da quella delle teste presenti all’assemblea regolarmente convocata.
Pertanto, in un’assemblea condominiale in seconda convocazione – regolarmente convocata solo con almeno 1/3 delle quote di proprietà, rappresentate da almeno 1/3 dei partecipanti al condominio – si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti all’assemblea. Resta anche il vincolo del voto favorevole di almeno 1/3 delle quote di proprietà del condominio, necessario per qualsiasi delibera condominiale

NORMA UNI 10200/2005: norme tecniche sull’installazione e il servizio di contabilizzazione del calore

Questa norma italiana prende in considerazione praticamente tutti gli aspetti relativi alla tecnica e alla gestione della ripartizione delle spese di riscaldamento con impianto di contabilizzazione. La norma non ha forza di legge, ma può essere molto utile in sede contrattuale per regolare il rapporto tra il condominio e chi installa e gestisce la contabilizzazione.

NORMA EN 834: norme tecniche sui ripartitori di calore

Questa norma europea descrive le caratteristiche tecniche che si richiedono agli apparecchi elettronici per la contabilizzazione indiretta del calore (contatori di calore, ripartitori di calore o contabilizzatori che dir si voglia).

D.P.R. 551/1999: obbligatorietà della contabilizzazione del calore

Questo decreto prende nuovamente in esame l’impiantistica dei sistemi di riscaldamento. L’art. 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione. Si fa presente che in questi casi è tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa la contabilizzazione diretta del calore (un solo contatore per ogni unità immobiliare).

Decreti legislativi 192/2005 e 311/2006: obbligo valvole termostatiche

I 2 decreti legislativi prendono in considerazione una serie di aspetti tecnici sul rendimento energetico in edilizia, rettificando anche alcune parti della precedente Legge 10/1991. Relativamente alla contabilizzazione del calore, l’allegato I del 192/2005 e l’allegato I-11 del 311/2006 impongono l’installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico.

D.P.R. 59/2009: Obbligo di contabilizzazione del calore per impianti con distribuzione non equilibrata
Questo decreto, noto tra gli addetti ai lavori in quanto disciplina la certificazione energetica degli edifici, obbliga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore nel caso in cui l’edificio con impianto centralizzato abbia dei locali che superano i valori massimi di temperatura consentiti dalla legge; l’installazione del sistema deve avvenire tassativamente solo in caso di sostituzione del generatore di calore. Si veda in particolare l’art. 4, comma 6, punto E del decreto

Agevolazioni fiscali, proroga per il 55% e conferma definitiva per il 36% per il 2012

La legge finanziaria 2007, nei commi da 344 a 349, concedeva una detrazione fiscale del 55% in 3 anni (oggi in 10) relativamente ad alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico. La contabilizzazione del calore rientra tra questi interventi, ma solo rispettando le condizioni dettate dal comma 344 (raggiungimento di una determinata soglia di efficienza energetica dell’edificio, che si può conseguire tramite una serie di interventi che rientrano tutti nell’agevolazione) oppure dal comma 347 (installazione di caldaia a condensazione, si veda in particolare l’art. 9 del decreto attuativo). A nostro avviso, relativamente al comma 347, la contabilizzazione viene agevolata solo in caso di contestuale installazione di caldaia a condensazione. Ciò che è assolutamente chiaro, relativamente al comma 347, è che per ottenere il 55% sulla caldaia a condensazione è necessario installare le valvole termostatiche, mentre la contabilizzazione, pur non essendo obbligatoria, rientra certamente tra gli interventi agevolabili col 55% insieme alla caldaia, alle valvole termostatiche, alla pompa a prevalenza variabile e a tutti gli altri indicati dettagliatamente nel decreto attuativo.

All’art.4 del decreto “Salva Italia"  2012, si prevede la proroga dell’agevolazione del 55% fino alla fine del 2012, con le stesse modalità previste per il 2011. Dal 2013 l’agevolazione sarà abbassata al 36%, come per le ristrutturazioni edilizie in generale. Per quanto riguarda invece il bonus del 36%, questo viene reso permanente, senza ulteriori necessità di proroghe annuali, in quanto inserito nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Tuir. Eliminata la possibilità di rateizzare in 3 o 5 anni per i contribuenti più anziani.

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